Legge regionale 21 dicembre 1981, n. 90 - TESTO VIGENTE dal 22/12/1981

Provvedimenti per l' occupazione giovanile.
Art. 2
 
Per le finalitā previste dalla legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69 e dalla legge regionale 28 luglio 1981, n. 47, con riguardo ai contratti stipulati ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, č autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1982.
Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8508 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni per il piano, relativi all' esercizio 1982.
All' onere di lire 3.000 milioni si fa fronte con la maggiore entrata di pari importo prevista ai sensi dell' articolo 26 octies della legge 29 febbraio 1980, n. 33 sul capitolo 577 dello stato di previsione dell' entrata del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni per il piano, relativi all' esercizio 1982.
Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni per il piano, relativi all' esercizio 1982.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietā per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del piano citato.