Legge regionale 21 dicembre 1981, n. 90 - TESTO VIGENTE dal 22/12/1981
Provvedimenti per l' occupazione giovanile.
Art. 1
Ai fini di assicurare l' espletamento delle procedure di mobilitā del personale, di cui al
secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69
, č autorizzata l' assegnazione temporanea agli enti locali che ne facciano richiesta, anche se non compresi nell' ambito delle zone terremotate, come delimitate ai sensi dell'
articolo 4 primo capoverso della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15
, con DPGR n. 07140 Pres. del 20 maggio 1976 e successive modifiche e integrazioni, del personale assunto ai sensi della
legge regionale 19 giugno 1978, n. 73
.