<< Per le finalitā di cui alla presente legge, č autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria XI - il capitolo 6761 con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle Comunitā montane, ai Comuni o loro consorzi per la realizzazione delle strutture necessarie all' attivazione di impianti di diffusione radiofonica e televisiva della RAI - Radiotelevisione Italiana >> e con lo stanziamento di lire 450 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere si provvede mediante utilizzo - ai sensi del
primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1971, n. 12 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981. >>.