Legge regionale 27 novembre 1981 , n. 79 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Norme per l' attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

CAPO I

Disposizione generale

Art. 1

(1)(2)

Per favorire lo sviluppo delle attività del settore primario e migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza delle popolazioni rurali, con particolare riguardo a quelle delle zone montane e collinari l' Amministrazione regionale attua gli interventi indicati nei sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984 e riguardanti l' irrigazione, la utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani, la zootecnia, la produzione ortoflorofrutticola, la vitivinicoltura e le colture mediterranee nonché altri interventi collegati con la stessa legge, con le risorse finanziarie e le modalità stabilite dai successivi articoli.

testo

Note:

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.