Legge regionale 27 novembre 1981 , n. 79 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Norme per l' attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 56

(1)(2)

Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 22, lettera a) e 23, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni negli esercizi dal 1981 al 1984, di cui lire 100 milioni nell' esercizio 1981, lire 100 milioni nell' esercizio 1982, lire 50 milioni nell' esercizio 1983 e lire 50 milioni nell' esercizio 1984.

Per gli oneri di cui al comma precedente nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7364 con la denominazione: << Sovvenzioni a Enti, Istituti, Cooperative ed Associazione per studi, ricerche ed interventi tecnico - sanitari nel settore dell' acquacoltura >> e con lo stanziamento complessivo di lire 250 milioni corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 100 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.

La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farà carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.

Note:

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.