Legge regionale 27 novembre 1981 , n. 79 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Norme per l' attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 42

(1)(2)

Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 3, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - il capitolo 7169 con la denominazione: << Spese per la realizzazione di opere riguardanti la distribuzione irrigua e la rete di scolo delle acque >> e con lo stanziamento complessivo di lire 3.400 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 2.300 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.

Le quote autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

Note:

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.