Legge regionale 27 novembre 1981 , n. 79 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Norme per l' attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 3

(1)(2)

Per la realizzazione di opere riguardanti la distribuzione irrigua e la rete di scolo delle acque, da eseguire ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.600 milioni nel periodo 1981-1987 di cui lire 2.300 milioni nell' esercizio 1981, lire 500 milioni nell' esercizio 1982, lire 600 milioni nell' esercizio 1983, lire 1.000 milioni nell' esercizio 1984 e lire 400 milioni in ciascuno degli esercizi 1985, 1986 e 1987.

Note:

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.