Legge regionale 27 novembre 1981 , n. 79 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Norme per l' attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 20

(2)(3)

L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, all' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) e all' Istituto Zooprofilattico sperimentale delle venezie sovvenzioni pari al cento per cento della spesa ammissibile per l' acquisto e l' installazione di attrezzature di laboratorio che, a giudizio degli Uffici della Direzione regionale dell' agricoltura, siano riconosciute necessarie per l' efficace svolgimento dei programmi di cui al precedente articolo 18.

(1)

Note:

Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.