Legge regionale 27 novembre 1981 , n. 79 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Norme per l' attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.

Art. 17

(1)(2)(3)

Per la lotta contro l' infertilità bovina e contro la mortalità neonatale dei vitelli, sull' intero territorio regionale, la Regione si avvale dell' Associazione allevatori del Friuli di Udine, sulla base di una convenzione stipulata tra la Regione stessa, che assume la spesa integrale per la predisposizione e l' attuazione dei programmi di intervento, e la predetta Associazione.

L' Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare il 95 per cento delle somme annualmente occorrenti a tale fine all' Associazione allevatori del Friuli di Udine, con l' obbligo da parte di quest' ultima di presentare la documentazione delle spese sostenute entro sei mesi dalle singole anticipazioni.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 42/1995

L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.