Legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Norme per l' attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Art. 62
Per gli oneri derivanti dall' applicazione del precedente articolo 30, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 7370 con la denominazione: << Sovvenzioni ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni per favorire l' attivitą promozionale del Centro regionale per il potenziamento della viticoltura e dell' enologia >> e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni corrispondente alle quote autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 100 milioni relativi alla quota autorizzata per l' esercizio 1981.
La quota autorizzata per l' esercizio 1984 farą carico al corrispondente capitolo del bilancio per l' esercizio medesimo.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dą seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.