Legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Norme per l' attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Art. 4
Per la realizzazione di opere di riordino fondiario e comuni a servizio di più fondi, finalizzati all' estensione della pratica irrigua, da eseguire ai sensi delle lettere a) e b) dell' articolo 1 della legge regionale 15 luglio 1966, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.771.600.000 negli esercizi dal 1981 al 1987, di cui lire 954 milioni nell' esercizio 1981, lire 446 milioni nell' esercizio 1982, lire 456.600.000 nell' esercizio 1983, lire 702 milioni nell' esercizio 1984, lire 338 milioni nell' esercizio 1985, lire 438 milioni nell' esercizio 1986 e lire 437 milioni nell' esercizio 1987.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.