Legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Norme per l' attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Art. 2
Per la realizzazione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione destinate alla sistemazione dei corsi d' acqua in pianura, alla difesa dalle acque, alla provvista e alla adduzione di acqua per l' irrigazione nonché allo scolo delle acque mediante collettori principali e relativi impianti da eseguire ai sensi dell' articolo 7 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modifiche ed integrazioni e dell' articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.200 milioni nel periodo 1981-1987 di cui lire 1.300 milioni nell' esercizio 1981, lire 1.000 milioni nell' esercizio 1982, lire 1.300 milioni nell' esercizio 1983, lire 1.700 milioni nell' esercizio 1984, lire 1.500 milioni nell' esercizio 1985, lire 1.200 milioni in ciascuno degli esercizi 1986 e 1987.
Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.