Legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 - TESTO VIGENTE dal 15/07/1998

Norme per l' attuazione di sei programmi regionali di settore previsti dalla legge 27 dicembre 1977, n. 984.
Art. 19
Per l' attuazione dei programmi di cui al precedente articolo 18, l' Associazione allevatori del Friuli provvede, in collaborazione con le altre Associazioni provinciali allevatori e con le Associazioni di razza, ad organizzare ed svolgere programmi anche con l' aiuto e per il tramite del Centro regionale per la fecondazione artificiale delle specie animali allevate, del Centro regionale di sperimentazione agrario, dell' Università di Udine, dell' Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, dell' Associazione friulana tenutari stazioni taurine avvalendosi eventualmente della consulenza di specialisti in materia.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 1, L. R. 42/1995
2 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 20, comma 2, L. R. 12/2003
4 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.