Art. 1
L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi, per un periodo non superiore a 15 anni, sui mutui che le societā ed enti cooperativi e loro consorzi iscritti nel registro regionale delle cooperative - che siano riconosciuti di particolare importanza per la consistenza delle attivitā e per i programmi di sviluppo, l' ampiezza territoriale in cui operano - contrarranno a integrazione del capitale d' esercizio per il ripianamento delle passivitā iscritte a bilancio ovvero per l' ammodernamento tecnologico, la razionalizzazione e l' aumento della produzione, il miglioramento della fase della commercializzazione, la realizzazione ed il potenziamento dei servizi, il finanziamento delle scorte.
Il limite del contributo di cui al comma precedente č fissato fino ad un massimo costante annuo del 9% dell' importo del mutuo.