Legge regionale 10 ottobre 1981 , n. 71 - TESTO VIGENTE dal 22/12/1981

Interventi regionali per il potenziamento e la massima diffusione del servizio pubblico radio - televisivo nel Friuli - Venezia Giulia.

CAPO I

Norma generale

Art. 1

La Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, nella consapevolezza che la crescita culturale, lo sviluppo democratico ed il progresso della comunità regionale passano anche attraverso la più ampia e completa informazione, promuove e favorisce la massima diffusione dei servizi pubblici radiotelevisivi, soprattutto a favore delle popolazioni residenti nelle zone più periferiche e più disagiate, anche in riferimento alla programmazione regionale prevista sia in lingua italiana che in lingua slovena, con l' attivazione della terza rete televisiva della RAI che dovrà valorizzare anche le peculiarità ladino - friulane.

A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata anche a concedere contributi in conto capitale per il completamento ed il miglioramento delle strutture e degli impianti radiotelevisivi, secondo le modalità ed i limiti previsti dalla presente legge.

CAPO II

Contributi alle Comunità montane,ai Comuni o loro consorzi per la ricezionedei servizi radiotelevisivi

Art. 2

I contributi in conto capitale di cui al precedente articolo sono concessi alle Comunità montane, ai Comuni o loro consorzi per la realizzazione delle strutture necessarie all' attivazione di impianti di diffusione radiofonica e televisiva della RAI - Radiotelevisione Italiana. Fra le opere da realizzare con il contributo rientrano l' acquisizione delle aree, la costruzione e sistemazione di strade o sentieri, la costruzione di elettrodotti - allacciamenti compresi - e di ogni altra infrastruttura necessaria per l' installazione, il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature tecniche.

Art. 3

Possono essere ammesse a contributo solo quelle opere che risultano a carico degli Enti di cui al precedente articolo 2 in base ad apposita convenzione, stipulata dagli enti stessi con la RAI - Radiotelevisione Italiana. Dalla predetta convenzione, dovrà risultare, fra l' altro, che tali opere sono necessarie per l' installazione, il funzionamento e la manutenzione delle apparecchiature tecniche che la Rai - Radiotelevisione Italiana si impegna a fornire.

Art. 4

Il contributo non può superare il 90% della somma complessivamente necessaria per la realizzazione delle opere.

La misura del contributo viene determinata dalla Giunta regionale sulla base del progetto tecnico e finanziario relativo all' installazione degli impianti ripetitori, presentato dagli Enti di cui al precedente articolo 2.

Il contributo concesso viene erogato per intero prima dell' inizio dei lavori.

È fatto obbligo, ad ultimazione dei lavori, di dimostrare l' avvenuto impiego del contributo stesso per le finalità della presente legge.

Art. 5

Le domande per ottenere i benefici previsti dal Capo II della presente legge debbono essere presentati alla Presidenza della Giunta regionale, corredate dal relativo progetto tecnico - finanziario, nonché dalla convenzione prevista dall' articolo 3.

Art. 6

(1)

Per le finalità di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l' esercizio 1981.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 3 - Categoria XI - il capitolo 6761 con la denominazione: << Contributi in conto capitale alle Comunità montane, ai Comuni o loro consorzi per la realizzazione delle strutture necessarie all' attivazione di impianti di diffusione radiofonica e televisiva della RAI - Radiotelevisione Italiana >> e con lo stanziamento di lire 450 milioni per l' esercizio 1981.

Al predetto onere si provvede mediante utilizzo - ai sensi del primo comma dell' articolo 9 della legge regionale 29 aprile 1971, n. 12 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1980 con il rendiconto generale consuntivo per l' esercizio 1980 approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1817 del 4 maggio 1981.

Note:

Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 89/1981