Legge regionale 02 settembre 1981, n. 66 - TESTO VIGENTE dal 02/09/1981

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria e artigianato.
CAPO VIII
 Rifinanziamento delle leggi regionali 28 aprile 1978,
n. 30 e 1 luglio 1976, n. 28, sui contributi a favore
delle imprese artigiane per operazioni di locazione
finanziaria
Art. 19
 
Per le finalitą di cui all' articolo 12 bis della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, inserito con l' articolo 14 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, come modificato dall' articolo 7 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, č autorizzato, nell' esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 250 milioni.
Le annualitą relative al predetto limite saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 1985.
La spesa di lire 750 milioni, relativa alle annualitą autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni corrispondenti all' annualitą autorizzata per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 7792 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 750 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 250 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 750 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo m000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 63 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Le annualitą autorizzate per gli esercizi 1984 e 1985 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.