Art. 17
Per le finalitā previste dalla
legge regionale 2 marzo 1977, n. 10, č autorizzata, per il piano finanziario 1981-1983, per il periodo relativo agli esercizi 1982-1983, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni.
La predetta spesa fa carico al capitolo 7832 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 - istituito, ai sensi del
terzo comma dell' articolo 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 3/Rag. del 18 febbraio 1981 - il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, per il piano, di lire 1.500 milioni.
Al predetto onere di lire 1.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 (Rubrica n. 3 - Partita n. 55 dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).