Legge regionale 02 settembre 1981, n. 66 - TESTO VIGENTE dal 02/09/1981

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria e artigianato.
CAPO II
 Rifinanziamento del Capo I della legge regionale
6 dicembre 1976, n. 63, in materia di contributi
sulle operazioni di locazione finanziaria
di macchine e attrezzature
Art. 5
 
Per le finalitą previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, č autorizzato in ciascuno degli esercizi finanziari 1981, 1982 e 1983 un limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualitą relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:
- esercizi 1981 lire 500 milioni
- esercizio 1982 lire 1.000 milioni
- esercizi dal 1983 al 1985 lire 1.500 milioni
- esercizio 1986 lire 1.000 milioni - esercizio 1987 lire 500 milioni.

La spesa di lire 3.000 milioni, relativa alle annualitą autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni corrispondenti all' annualitą autorizzata per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 7828 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 500 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 50 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).
Gli oneri relativi alle annualitą autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1987 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.