Legge regionale 02 settembre 1981, n. 66 - TESTO VIGENTE dal 02/09/1981

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria e artigianato.
Art. 6
 
Per le finalitą previste dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, sono autorizzati, per il settore dell' industria, nell' esercizio finanziario 1981, un limite di impegno di lire 1.500 milioni e, nell' esercizio finanziario 1982, un limite di impegno di lire 800 milioni.
Le annualitą relative ai predetti limiti saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:
- esercizio 1981 lire 1.500 milioni
- esercizi dal 1982 al 1990 lire 2.300 milioni - esercizio 1991 lire 800 milioni.

La spesa di lire 6.100 milioni, relativa alle annualitą autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.500 milioni corrispondenti all' annualitą autorizzata per l' esercizio 1981, fa carico al capitolo 7843 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.100 milioni per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 1.500 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 6.100 milioni si fa fronte:
- per lire 4.500 milioni, di cui lire 1.500 milioni per l' esercizio 1981, mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 51 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi);
- per le restanti lire 1.600 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983.

Gli oneri relativi alle annualitą autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.