Legge regionale 02 settembre 1981, n. 66 - TESTO VIGENTE dal 02/09/1981

Rifinanziamento di varie leggi regionali in materia di industria e artigianato.
Art. 4
 
Per l' attuazione degli interventi previsti dal primo e secondo comma, punto 1, dell' articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, l' Amministrazione regionale č autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per iniziative economiche - FRIE, istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n 8, la somma di lire 8.500 milioni.
Per le finalitā previste dal precedente primo comma č autorizzata la spesa di lire 8.500 milioni per l' esercizio 1981.
La predetta spesa di lire 8.500 milioni fa carico al capitolo 6807 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 8.500 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 8.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 47 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).