Art. 2
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare con l' importo di lire 6.500 milioni lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> costituito con l'
articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, per interventi straordinari nei Comuni colpiti dagli eventi sismici dei mesi di maggio e settembre 1976.
Per le finalità previste dal precedente comma è autorizzata la spesa di lire 6.500 milioni per l' esercizio 1981.
La predetta spesa di lire 6.500 milioni fa carico al capitolo 6808 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 6.500 milioni per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 6.500 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 47 - dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).