Art. 12
I limiti e le modalità dell' intervento per abbattere gli interessi delle operazioni bancarie previste nel precedente articolo 11 verranno stabiliti con decreto dell' Assessore regionale all' industria e all' artigianato, d' intesa con l' Assessore regionale al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione, previa deliberazione della Giunta regionale.