Art. 1
L' Amministrazione regionale č autorizzata ad integrare lo speciale fondo di rotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friulia SpA >> costituito con l'
articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con un importo complessivo di lire 16 miliardi.
Per le finalitā previste dal precedente comma č autorizzata la spesa complessiva di lire 16 miliardi per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 12 miliardi per l' esercizio 1981.
Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 viene istituito, al Titolo II, Sezione V, Rubrica n. 3, Categoria XII, il capitolo 6811 con la denominazione: << Finanziamento ad integrazione del fondo di dotazione della Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia SpA - Friulia SpA >> e con lo stanziamento complessivo di lire 16 miliardi per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui lire 12 miliardi per l' esercizio 1981.
Al predetto onere di lire 16 miliardi si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981 (Rubrica n. 3 - Partita n. 48 dell' elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).