Legge regionale 02 settembre 1981, n. 65 - TESTO VIGENTE dal 02/09/1981

Norme speciali per il rifinanziamento di leggi regionali d' intervento nelle zone terremotate ed istituzione del Fondo regionale per la ricostruzione, lo sviluppo economico - sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia.
Art. 1
 
Per le finalità previste dall' articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 3.498 milioni per l' esercizio finanziario 1981.
L' onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 5903 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.498 milioni per l' esercizio 1981.
Per le finalità previste dall' articolo 13 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' esercizio finanziario 1981.
L' onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 5905 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
Per le finalità di cui all' articolo 40 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, è autorizzata la spesa di lire 83.348.659.806 per l' esercizio 1981.
L' onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 6014 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 83.348.659.806 per l' esercizio 1981.
Per le finalità di cui all' articolo 18, primo comma, della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.
L' onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 6037 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1978, n. 57, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1981.
L' onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 7146 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni per l' esercizio 1981.
L' onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 7276 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' esercizio 1981.
Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, così come sostituito dagli articoli 14 e 15 della legge regionale 13 aprile 1978, n. 23, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' esercizio 1981.
L' onere di cui al comma precedente fa carico al capitolo 7293 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 5.000 milioni per l' esercizio 1981.