Legge regionale 02 settembre 1981, n. 61 - TESTO VIGENTE dal 17/09/1981

Ulteriore integrazione alla legge regionale 21 maggio 1979, n. 22, concernente " Ulteriore utilizzazione delle aule mobili o ad elementi componibili acquisite e poste in opera ai sensi dell' articolo 8, primo comma, della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, loro cessione e manutenzione".
Art. 1
 
Dopo il secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 e successive integrazioni va aggiunto il seguente comma:
<< L' Amministrazione regionale č altresė autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la riparazione straordinaria o per il riatto degli edifici scolastici di cui al secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, che si rendessero indispensabili in conseguenza di comprovati difetti di costruzione ovvero a seguito di danneggiamenti derivanti da eventi imprevedibili di forza maggiore ovvero da reato. >>.

Il terzo comma dell' articolo 5 della legge regionale 21 maggio 1979, n. 22 e successive integrazioni viene cosė modificato:
<< La delega di cui al terzo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni si intende estesa anche alle opere di cui ai precedenti primo e terzo comma. A fronte delle spese relative si applicano le disposizioni previste al quinto comma del predetto articolo 8. >>