<< L' Amministrazione regionale č altresė autorizzata ad assumere a proprio carico le spese per la riparazione straordinaria o per il riatto degli edifici scolastici di cui al
secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, che si rendessero indispensabili in conseguenza di comprovati difetti di costruzione ovvero a seguito di danneggiamenti derivanti da eventi imprevedibili di forza maggiore ovvero da reato. >>.