Art. 7
Disciplina del servizio farmaceutico
durante le ore notturne
Il servizio di guardia farmaceutica notturna, in qualunque giorno, feriale o festivo, ha inizio all' ora della chiusura serale delle farmacie e termina alla riapertura mattutina di queste.
Durante le ore notturne il servizio dovrà essere così assicurato:
a) nei Comuni con più di 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia, dalle farmacie che si offrono a svolgerlo in permanenza, oppure a turno, a chiamata, e con l' obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia;
b) negli altri Comuni con più di due farmacie, a turno e a chiamata;
c) nei Comuni e frazioni con una o due farmacie a turno con le farmacie vicine anche dei Comuni limitrofi ed a chiamata.