I provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina in materia di apertura e chiusura delle farmacie di cui al precedente articolo 1 sono adottati dal Comitato di gestione di ciascuna Unitą sanitaria locale di cui alla
legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, valutate le eventuali istanze delle Associazioni sindacali provinciali dei titolari di farmacia, sentita la Commissione di cui all'
articolo 39 della legge regionale n. 43 del 13 luglio 1981, i Sindaci dei Comuni interessati e i rispettivi ordini provinciali dei farmacisti.