Art. 4
Al personale, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, che sia cessato dal servizio successivamente al 12 aprile 1980, o cessi prima dell' entrata in vigore della legge di cui all'
articolo 4, secondo comma, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere un' anticipazione sull' indennitā di buonuscita maturata secondo l' ordinamento dell' Ente di provenienza, valutando la totalitā dei servizi resi alle dipendenze dell' Ente medesimo e presso le strutture trasferite, ai sensi del
DPR 18 dicembre 1979, n. 839.
La liquidazione dell' anticipazione č subordinata al rilascio, da parte del dipendente, di apposita procura irrevocabile, a favore della Regione, per la riscossione dell' indennitā maturata nell' Ente di provenienza.