Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
CAPO II
 TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
Art. 141

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.
Art. 143
A favore dei dipendenti che cessino dal servizio prima d' aver maturato un' anzianità di almeno sei mesi ed un giorno, l' indennità di buonuscita è liquidata mediante la corresponsione, per ogni mese di servizio che sarebbe spettata per un intero anno di servizio. Ai fini predetti, le frazioni di mese superiori a 15 giorni si considerano mese intero.
Note:
1 Parole soppresse al primo comma da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996
2 Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 12, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 13, L. R. 11/2011
4 Comma 1 interpretato da art. 7, comma 29, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
5 Comma 2 interpretato da art. 7, comma 30, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
6 Vedi anche quanto disposto dall'art. 103, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
7 Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 22 maggio 2019, depositata il 12 luglio 2019 (in G.U. 1a serie speciale n. 29 dd. 17 luglio 2019), l'illegittimità costituzionale dei commi 28, 29 e 30 dell'art. 7, L.R. 33/2015, che hanno interpretato il primo comma dell'art. 142 nonché il primo e il secondo comma dell'art. 143 della presente legge.
Art. 145
 
Per il personale degli enti regionali inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, e per quello trasferito alla Regione o ad un ente regionale, a seguito di scioglimento, scorporo o riforma dell' ente di appartenenza, la liquidazione dell' indennità di buonuscita, nella misura stabilita dai precedenti articoli, per l' intera anzianità valutabile è subordinata al versamento, al bilancio regionale, dell' indennità maturata all' atto del passaggio, secondo la misura prevista dai regolamenti dei rispettivi enti e di quanto altro sia stato eventualmente stabilito dalla norma che ha disposto lo scioglimento, scorporo o riforma dell' ente ed il trasferimento del personale alla Regione o ad un ente regionale e, ove non previsto, secondo le norme fissate in materia dal Codice civile.
Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, o all' atto dell' inquadramento nel ruolo unico regionale, il personale di cui al comma precedente non abbia ancora percepito da parte degli enti di provenienza detta indennità, la liquidazione dell' indennità di buonuscita per l' intera anzianità valutabile è subordinata al rilascio da parte del dipendente di apposita procura irrevocabile, a favore della Regione, per la riscossione dell' indennità maturata nell' ente di provenienza e alla presentazione di apposito ricorso, ove necessario, nei confronti dell' ente debitore.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 81/1982
2 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 14, primo comma, L. R. 81/1982
Art. 145 bis
1.L'indennità di cui agli articoli 142, 143, 144 e 145, nonché i trattamenti di cui agli articoli 16 e 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), sono erogati direttamente dall'Amministrazione regionale.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 38, lettera a), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
Art. 146

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 33/1987
2 Articolo abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.
Art. 147

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.
Art. 148
 
Note:
1 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 186, comma 5, L. R. 5/1994
2 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 186, comma 5, L. R. 5/1994
3 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 186, comma 5, L. R. 5/1994
4 Comma 5 abrogato da art. 186, comma 3, L. R. 5/1994 con decorrenza, prevista dal comma 3 del medesimo articolo, dal 1° gennaio 1994.
5 Comma 1 sostituito da art. 10, comma 38, lettera b), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.