Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
TITOLO I
 TRATTAMENTO ECONOMICO
CAPO I
 TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 104
Il trattamento economico del personale regionale è informato al principio della onnicomprensività e della chiarezza retributiva.
La norma di cui al comma precedente si applica anche in caso di adozione.
Al personale che abbia diritto, con effetto successivo alla data del 31 dicembre 1982, all' attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, ai sensi dell' articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, è riconosciuta una maggiorazione pari al 2,50% del livello iniziale retributivo della qualifica di appartenenza, riassorbibile all' atto dell' attribuzione degli importi di cui ai precedenti terzo e quarto comma.
Al personale regionale non competono gettoni o indennità comunque denominati, salvo quanto previsto dalla presente legge, per la partecipazione agli organi collegiali, permanenti o temporanei, operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali.
Al personale regionale, chiamato a far parte di organi collegiali, permanenti o temporanei, non operanti in seno alla Regione ed agli Enti regionali, comprese le Commissioni d' esame, qualora la nomina o le procedure di designazione relative avvengano con riferimento alla carica, alle specifiche funzioni o all' incarico dal personale medesimo svolti o rivestiti nell' Amministrazione regionale, ovvero per prestazioni comunque rese in rappresentanza e nell' interesse della stessa, non compete alcun compenso, gettone o indennità qualora previsti e comunque denominati.
L' importo del compenso, gettone o indennità eventualmente dovuti dagli enti, società, aziende e amministrazioni come corrispettivo delle prestazioni rese dal dipendente regionale deve venire erogato direttamente in conto entrate alla Regione.
Nei casi in cui il personale regionale sia chiamato a far parte degli organi collegiali di cui al precedente dodicesimo comma in qualità di esperto, con riferimento alle qualità professionali possedute, ha diritto ai compensi, gettoni o indennità eventualmente previsti per i componenti degli organi stessi. Per il personale regionale non designato dalla Giunta regionale resta fermo quanto disposto dall' articolo 111 della presente legge.
Note:
1 Settimo comma interpretato da art. 9, L. R. 81/1982
2 Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 8, primo comma, L. R. 54/1983
3 Secondo comma sostituito da art. 7, primo comma, L. R. 49/1984
4 Sostituito il terzo comma con 4 commi da art. 7, primo comma, L. R. 49/1984
5 Quinto comma sostituito da art. 7, secondo comma, L. R. 49/1984
6 Settimo comma sostituito da art. 7, terzo comma, L. R. 49/1984
7 Aggiunti dopo l'ottavo comma 3 commi da art. 8, primo comma, L. R. 49/1984
8 Quarto comma sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 33/1987
9 Sesto comma sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 33/1987
10 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
11 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
12 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
13 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 162, comma 4, L. R. 8/1995
14 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 1, comma 5, L. R. 19/1996
15 Parole aggiunte al settimo comma da art. 1, comma 10, L. R. 19/1996
16 Ai sensi dell' articolo 11, comma 1, del contratto collettivo di lavoro relativo al biennio economico 1994-95 e 1996-97, escluso il personale dirigenziale, la cui stipula e' stata autorizzata con D.G. n. 1245 del 24.4.1997, sono disapplicati il sesto, ottavo, nono e decimo comma.
17 Ai sensi dell' articolo 12, comma 1, del contratto collettivo di lavoro relativo ai bienni 1994-1995 e 1996-1997 "Area di contrattazione della dirigenza", autorizzato alla stipula con deliberazione della Giunta regionale n. 800 del 20 marzo 1998, dalla data della medesima stipula sono disapplicati i commi sesto, ottavo, nono e decimo.
Art. 106

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al quarto comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Primo comma sostituito da art. 9, primo comma, L. R. 54/1983
3 Secondo comma abrogato da art. 9, primo comma, L. R. 54/1983
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 49/1984
5 Articolo sostituito da art. 10, primo comma, L. R. 49/1984
6 Articolo sospeso nella sua applicazione per il triennio 1985-1987 ad opera dell' articolo 29, comma 2, L.R. 33/87.
7 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 107

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 49/1984
3 Articolo sostituito da art. 11, primo comma, L. R. 49/1984
4 Articolo sospeso nella sua applicazione per il triennio 1985-1987 ad opera dell' articolo 29, comma 2, L.R. 33/87.
5 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 108

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, primo comma, L. R. 49/1984
2 Articolo sostituito da art. 12, primo comma, L. R. 49/1984
3 Articolo sospeso nella sua applicazione per il triennio 1985-1987 ad opera dell' articolo 29, comma 2, L.R. 33/87.
4 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera f), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 110
Al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta viene corrisposta per tutta la durata dell' incarico l' indennità prevista al quarto comma dell' art. 25 per i Direttori regionali.
Il personale di cui al secondo comma presta di norma il proprio servizio nella sede principale dell' Ufficio al quale è assegnato.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 13, comma 1, L. R. 49/1984 con effetto dal 1° gennaio 1983.
2 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 15, primo comma, L. R. 49/1984
3 Parole sostituite al quinto comma da art. 7, comma 1, L. R. 33/1987
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 25, comma 1, L. R. 33/1987
5 Secondo comma abrogato implicitamente da L. R. 7/1988 : l' abrogazione consegue dal combinato disposto degli articoli 17 e 198 della medesima legge regionale 7/88.
6 Parole sostituite al quinto comma da art. 33, comma 1, L. R. 44/1988
7 Parole sostituite al quinto comma da art. 15, comma 1, L. R. 8/1991
8 Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 16, comma 1, L. R. 8/1991
9 Comma 6 sostituito da art. 141, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
10 Comma 3 abrogato implicitamente da L. R. 39/1993 : l' abrogazione consegue dal combinato disposto degli articoli 2 e 31 della medesima legge regionale 39/93 ed ha effetto dal 1° agosto 1993.
11 Parole aggiunte al sesto comma da art. 7, comma 22, L. R. 1/2004
12 Comma 6 bis aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 8/2005
13 Vedi anche quanto disposto dall'art. 6, comma 3, L. R. 3/2014
14 Integrata la disciplina del comma 6 da art. 11, comma 22, L. R. 45/2017 , con effetto dall'1/1/2018.
Art. 111

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
Art. 112

( ABROGATO )

Note:
1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 34, comma 1, L. R. 44/1988
2 Articolo abrogato da art. 10, comma 7, L. R. 18/1996
CAPO II
 LAVORO STRAORDINARIO,
LAVORO NOTTURNO E/ O FESTIVO
Art. 114
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 79 e 80 della LR 5 agosto 1975, n. 48 e 18 della LR 7 giugno 1979, n. 24, l' importo del compenso per lavoro straordinario, determinato ai sensi del primo comma del succitato art. 80, è maggiorato di un importo pari a 1/150 dell' indennità integrativa speciale mensile spettante e di un importo pari a 1/150 del rateo della 13a mensilità, corrispondente a 1/12 della retribuzione in godimento.
Il lavoro straordinario viene compensato, su richiesta del dipendente, compatibilmente con le esigenze di servizio, con riposi sostitutivi, in ragione di una giornata per ogni 7 ore di lavoro straordinario non retribuito, da fruirsi entro il trimestre successivo, ovvero con particolari adattamenti di orario.
È abrogato l' ultimo comma dell' art. 79 della LR 5 agosto 1975, n. 48.
Note:
1 Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 7, secondo comma, L. R. 81/1982
2 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 14, settimo comma, L. R. 49/1984
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 19/1996
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 41, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
5 Comma 4 abrogato da art. 14, comma 41, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 115
 
I dipendenti regionali prestano servizio nelle ore diurne dei giorni feriali, salvo che in casi del tutto eccezionali o per particolari esigenze di servizio si renda necessaria l' istituzione di turni notturni e/o festivi.
I compensi di cui al presente articolo non sono pensionabili e pertanto non sono soggetti a contributi previdenziali.
Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 10, primo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 16, primo comma, L. R. 49/1984
3 Parole sostituite al secondo comma da art. 8, comma 1, L. R. 33/1987
4 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 8, comma 2, L. R. 33/1987
5 Terzo comma sostituito da art. 36, comma 1, L. R. 44/1988
6 Parole sostituite al comma 2 da art. 30, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto, ex articolo 38 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
7 Parole sostituite al comma 3 da art. 31, comma 1, L. R. 8/1991 con effetto, ex articolo 38 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
8 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
CAPO III
 TRATTAMENTO DI MISSIONE
E DI TRASFERIMENTO
Art. 116
Al personale inviato in missione fuori dell' ordinaria sede di servizio, in località distanti almeno 10 chilometri, spetta il trattamento economico previsto dal presente capo.
Si considera ordinaria sede di servizio il centro abitato dove ha sede l' ufficio di appartenenza.
Nei confronti dei marescialli e guardie del Corpo Forestale Regionale, assegnati alle stazioni forestali, per ordinaria sede di servizio s' intende tutto il territorio sottoposto alla giurisdizione della stazione stessa. Al personale di cui al presente comma, inviato in missione fuori di detta giurisdizione, spetta il trattamento di missione qualora sia inviato in località distanti almeno 10 chilometri dalla sede della stazione forestale.
Al personale di cui al terzo e quarto comma non compete il trattamento di missione qualora, per raggiungere una località nell'ambito della propria giurisdizione, debba transitare per località situate fuori del territorio regionale, ancorché poste in territorio estero.
Note:
1 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 2, comma 1, L. R. 35/1996
2 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3 Partizione di cui fa parte l'art. 116, abrogata da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
4 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
Art. 117
Qualora sussistano particolari esigenze di servizio, il dipendente può essere autorizzato ad utilizzare il proprio automezzo o motomezzo ovvero l' automezzo fornito dall' Amministrazione o dall' Ente regionale, anche in deroga ai limiti territoriali di cui alle lettere e) ed f) del primo comma.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 37, comma 1, L. R. 44/1988
2 Integrata la disciplina del primo comma da art. 51, comma 1, L. R. 8/1991
3 Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 26, comma 1, L. R. 17/1992
4 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
5 Comma 2 abrogato da art. 12, comma 25, lettera a), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 118

( ABROGATO )

Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al primo comma da art. 38, comma 1, L. R. 44/1988
3 Parole sostituite al quarto comma da art. 3, comma 1, L. R. 35/1996
4 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
5 Integrata la disciplina del primo comma da art. 7, comma 15, L. R. 22/2007
6 Articolo abrogato da art. 12, comma 25, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 119
Sulle misure risultanti dall' aumento e dai successivi adeguamenti, va operato l' arrotondamento per eccesso a 100 lire.
Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 10, secondo comma, L. R. 81/1982
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 10, terzo comma, L. R. 81/1982
3 Parole sostituite al secondo comma da art. 17, primo comma, L. R. 49/1984
4 Parole sostituite al secondo comma da art. 39, comma 1, L. R. 44/1988
5 Parole aggiunte al terzo comma da art. 17, comma 1, L. R. 8/1991
6 Parole sostituite al quarto comma da art. 4, comma 1, L. R. 35/1996
7 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
8 Parole aggiunte al primo comma da art. 7, comma 18, L. R. 22/2007
9 Parole sostituite al secondo comma da art. 7, comma 18, L. R. 22/2007
10 Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 25, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
11 Parole soppresse al comma 2 da art. 12, comma 25, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 121

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
2 Articolo abrogato da art. 12, comma 25, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 123
Sulle misure risultanti va operato l' arrotondamento per eccesso a 10 lire.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 40, comma 1, L. R. 44/1988
2 Ripristinate al primo comma le parole sostituite da articolo 40 L.R. 44/88, in seguito ad avvenuta abrogazione del citato articolo ad opera dell' articolo 23, comma 1, L.R. 13/89.
3 Parole aggiunte al primo comma da art. 18, comma 1, L. R. 8/1991
4 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 125

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
2 Articolo abrogato da art. 12, comma 25, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 126

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
2 Articolo abrogato da art. 12, comma 25, lettera b), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
Art. 127
1. I dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera a) della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, nonché i Direttori di Servizio autonomo, dispongono direttamente in ordine all'effettuazione delle proprie missioni, inoltrando al riguardo alla Direzione regionale dell'organizzazione e del personale e all'Assessore competente una relazione trimestrale per le valutazioni e le verifiche previste dalla normativa vigente.
2. Le missioni dei dirigenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) della legge regionale 18/1996, fatta eccezione per i Direttori dei Servizi autonomi, sono disposte dal Direttore regionale.
3. Le missioni del restante personale sono disposte dal Direttore di Servizio o dal Direttore di Servizio autonomo ovvero, per il personale in servizio presso gli Enti regionali non articolati in Servizio, dal Direttore dell'Ente.
4. Le missioni di durata superiore ai 10 giorni e le missioni all'estero sono in ogni caso disposte dal Direttore regionale o dal Direttore del Servizio autonomo.
5. Le missioni del personale assegnato agli uffici di segreteria di cui all'articolo 198 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 4, sono disposte, rispettivamente, dal Presidente della Giunta regionale e dagli Assessori regionali.
6. Le missioni del personale assegnato all'ufficio di segreteria di cui all'articolo 17 della legge regionale 7/1988, e successive modifiche ed integrazioni, e alle segreterie di cui all'articolo 18 della legge regionale 7/1988, comprese quelle di cui al comma 4, sono disposte dal Presidente del Consiglio regionale o da altro organo da individuarsi con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio medesimo.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano all'Amministrazione regionale, agli Enti regionali e al Consiglio regionale.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole aggiunte al secondo comma da art. 41, comma 1, L. R. 44/1988
3 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 35/1996
4 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 129
1. I dipendenti, inclusi quelli con qualifica di agente tecnico/autista e coadiutore/autista che, per ragioni di servizio, sono autorizzati a condurre automezzi propri o dell'Amministrazione vengono assicurati contro i rischi connessi e conseguenti.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 44, primo comma, L. R. 81/1982
2 Articolo sostituito da art. 39, comma 1, L. R. 31/1997
3 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
Art. 131
I dipendenti della Regione che compiono missioni per conto di altri Enti o per conto di privati conservano il proprio trattamento.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.