Art. 50
I dipendenti che intendono frequentare corsi legali di studio hanno diritto di usufruire di congedi retribuiti nel limite massimo di 150 ore pro capite annuo, sempreché il corso al quale il dipendente intende partecipare si svolga per un numero di ore almeno doppio di quelle richieste come congedo retribuito.
L' istituto di cui al comma precedente si applica, nell' arco dell' anno scolastico, ad un numero di dipendenti non superiore al 3% del personale previsto in organico.
I beneficiari dei congedi dovranno fornire all' Amministrazione un certificato d' iscrizione al corso e successivi certificati di frequenza, con l' indicazione delle ore relative.
I congedi retribuiti già concessi e non giustificati dalla documentazione di cui al comma precedente verranno considerati come congedo ordinario.
I criteri, le modalità e gli organi competenti per la concessione dei congedi di cui al presente articolo saranno disciplinati con apposito regolamento da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.