Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 27
La responsabilità del funzionamento delle stazioni forestali è affidata a marescialli o, in caso di temporanea assenza o impedimento, a guardie del Corpo Forestale Regionale.
Assume la qualifica di agente di polizia giudiziaria il personale appartenente alla qualifica di coadiutore- guardia del Corpo forestale regionale.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
2 Parole sostituite al secondo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
3 Parole sostituite al terzo comma da art. 5, secondo comma, L. R. 54/1983
4 Aggiunti dopo il quinto comma 3 commi da art. 13, comma 1, L. R. 13/1998
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 146, L. R. 4/2001
6 Quinto comma sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 10/2003
7 Ottavo comma abrogato da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 9/2019
8 Parole sostituite alla lettera d) del settimo comma da art. 3, comma 19, L. R. 14/2023