Art. 192
Nella prima applicazione della presente legge e fino all' entrata in vigore della legge di riforma dell' Amministrazione e degli Enti regionali, ai fini dell' applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 8, sono individuate le seguenti unitą organizzative periferiche:
- Uffici tavolari;
- Centri zonali dell' ERSA;
- Centri di formazione professionale dell' IRFoP.
Il coordinatore preposto ad una delle suddette unitą ha, tra l' altro, la responsabilitą organizzativa dell' unitą medesima con compiti di indirizzo, coordinamento e verifica dell' attivitą del personale ad essa addetto.