Art. 191
I segretari particolari che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in godimento, ai sensi dell' articolo 77 della LR 5 agosto 1975, n. 48, di una indennità di importo superiore a quello fissato dall' articolo 110 della presente legge possono optare per conservare detta indennità secondo quanto disposto del citato articolo 77. A tal fine si continua a far riferimento alla posizione tabellare virtualmente conseguibile e alla posizione tabellare del quindicesimo anno della qualifica di consigliere di cui alla LR 5 agosto 1975, n. 48.