Art. 190
Quando ciò sia richiesto dall' interesse del servizio i dipendenti di cui all' articolo 187 possono, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, essere assegnati a compiti ispettivi o a speciali servizi e pertanto essere collocati fuori organico.
Il numero complessivo dei dipendenti che possono essere collocati fuori organico ai sensi del comma precedente non può eccedere le tre unità.
I dipendenti collocati fuori organico ai sensi del primo comma non possono rimanervi per un periodo superiore ai tre anni; trascorso tale periodo, senza che sia stato altrimenti disposto, detti dipendenti sono collocati a riposo con decreto del Presidente della Giunta regionale.
La Giunta regionale, peraltro, nel caso che detti dipendenti non abbiano ancora conseguito il diritto a pensione diretta, può deliberare che lo stato di collocamento fuori organico si protragga per il periodo necessario a raggiungere il numero minimo di anni di servizio utile previsto dall'
art. 7 della legge 11 aprile 1975, n. 379 e successive modificazioni.
Ai dipendenti collocati a riposo ai sensi del terzo comma spetta il trattamento in quiescenza e di previdenza previsto dalle norme vigenti.