Al personale cui siano già stati conferiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, gli incarichi previsti dall' articolo 13, settimo comma, dall' articolo 14, quinto comma, nonché dall'
articolo 18, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 si applica, ferma restando la data di scadenza del relativo incarico, l' articolo 25 della presente legge.