Per il personale di cui all' articolo 100 della LR 5 agosto 1975, n. 48 il conferimento degli incarichi previsti all' art. 24 della presente legge avviene nei modi stabiliti dal citato articolo 24. Al suddetto personale, peraltro, non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 25; ad esso continua ad essere attribuito il trattamento economico previsto dall'
articolo 47 del DPR 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni.
Al personale di cui al presente articolo non spettano i benefici economici previsti per il restante personale dalla presente legge.