Art. 182
Nei casi di applicazione dell' articolo 99 della LR 5 agosto 1975, n. 48, dal 1 gennaio 1979 alla data di entrata in vigore della presente legge, l' importo corrispondente alla differenza tra la posizione tabellare conseguita per effetto dell' applicazione dell' articolo 99 medesimo e la posizione tabellare in godimento alla data di maturazione dei detto beneficio viene aggiunto allo stipendio determinato ai sensi dell' articolo 176, con la medesima decorrenza della data di maturazione del beneficio.
Dopo l' entrata in vigore della presente legge, la norma di cui all' articolo 99 della LR 5 agosto 1975, n. 48 continua ad applicarsi secondo le disposizioni vigenti anteriormente all' entrata in vigore della presente legge. L' importo da aggiungere allo stipendio in godimento corrisponde alla differenza tra la posizione tabellare virtualmente conseguibile per effetto della applicazione dell' articolo 99 e la posizione tabellare che sarebbe stata virtualmente raggiunta per effetto della progressione economica prevista dalla LR 5 agosto 1975, n. 48.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 23, comma 8, L. R. 49/1984 con effetto dal 1° gennaio 1983.