Le competenze del Segretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, del Segretario Generale del Consiglio regionale, del ragioniere Generale, dell' avvocato della Regione, dei Direttori regionali, del Vicesegretario Generale della Presidenza della Giunta regionale, del Vice Segretario Generale del Consiglio regionale, dei Direttori degli Enti regionali, dei Direttori di Servizio, restano disciplinate, fino all' entrata in vigore della legge di ristrutturazione degli Uffici regionali, della
legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni nonché dalla legislazione regionale vigente, salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge.