Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 166
 
Con effetto dalla data di cui all' art. 10 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ai dipendenti regionali i quali, per diretto effetto di ferite o lesioni subite nell' espletamento di attivitā di soccorso rientrante nei servizi di istituto, abbiano riportato un' invaliditā permanente non inferiore all' 80% della capacitā lavorativa o che comporti, comunque, la cessazione del rapporto d' impiego, viene concessa la speciale elargizione prevista dalla suddetta legge 13 agosto 1980, n. 466.
In caso di decesso del dipendente, la speciale elargizione di cui al comma precedente č corrisposta ai familiari superstiti, secondo quanto previsto dall' art. 6 della legge medesima.
La speciale elargizione di cui al presente articolo viene concessa secondo la procedura prevista dalla presente legge per il riconoscimento dell' infermitā dipendente da causa di servizio e per la concessione dell' equo indennizzo.