Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 145
 
Per il personale degli enti regionali inquadrato nel ruolo unico regionale ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1978, n. 11, e per quello trasferito alla Regione o ad un ente regionale, a seguito di scioglimento, scorporo o riforma dell' ente di appartenenza, la liquidazione dell' indennitą di buonuscita, nella misura stabilita dai precedenti articoli, per l' intera anzianitą valutabile č subordinata al versamento, al bilancio regionale, dell' indennitą maturata all' atto del passaggio, secondo la misura prevista dai regolamenti dei rispettivi enti e di quanto altro sia stato eventualmente stabilito dalla norma che ha disposto lo scioglimento, scorporo o riforma dell' ente ed il trasferimento del personale alla Regione o ad un ente regionale e, ove non previsto, secondo le norme fissate in materia dal Codice civile.
Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, o all' atto dell' inquadramento nel ruolo unico regionale, il personale di cui al comma precedente non abbia ancora percepito da parte degli enti di provenienza detta indennitą, la liquidazione dell' indennitą di buonuscita per l' intera anzianitą valutabile č subordinata al rilascio da parte del dipendente di apposita procura irrevocabile, a favore della Regione, per la riscossione dell' indennitą maturata nell' ente di provenienza e alla presentazione di apposito ricorso, ove necessario, nei confronti dell' ente debitore.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 13, primo comma, L. R. 81/1982
2 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 14, primo comma, L. R. 81/1982