Art. 140
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti previsti dal presente articolo vengono adeguati, in attuazione di quanto previsto dall' articolo 138, considerando rispettivamente, per l' indennità di cui all' articolo 21, la misura dell' indennità spettante per lo svolgimento dell' incarico stesso al personale in servizio e, per l' indennità di cui all' articolo 25, la misura dell' indennità spettante per lo svolgimento dell' incarico stesso al personale in servizio, calcolata sul trattamento economico attribuito ai sensi dell' articolo 138.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 18, primo comma, L. R. 49/1984
2 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 45, comma 1, L. R. 44/1988
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 100, comma 2, L. R. 18/1996
4 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 100, comma 6, L. R. 18/1996
5 Primo comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996
6 Secondo comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996
7 Terzo comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996
8 Quarto comma abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 18/1996