Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 138
La Regione adegua, in sede della revisione contrattuale prevista dall' art. 2, il trattamento economico del personale in quiescenza al trattamento economico del personale in servizio.
Le modalitā ed i criteri per l' adeguamento di cui al comma precedente vengono stabiliti nella medesima legge di revisione contrattuale, che potrā anche determinare la ripartizione del relativo onere tra il personale e l' Amministrazione.
Qualora la pensione sia stata attribuita dall' INPS, la maggiore retribuzione pensionabile viene determinata con l' applicazione delle norme di detto Istituto, mentre l' aliquota relativa agli anni e mesi utili č quella valutata dal medesimo con il provvedimento di concessione della pensione. L' adeguamento regionale di dette pensioni viene attuato alle stesse scadenze previste per la perequazione automatica di esse da parte dell' INPS. L' adeguamento regionale non si applica a pensioni aventi decorrenza anteriore a quella del collocamento a riposo da parte della Regione.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, primo comma, L. R. 49/1984
2 Derogata la disciplina del terzo comma da art. 30, quinto comma, L. R. 49/1984
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 44, comma 1, L. R. 44/1988