Legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 - TESTO VIGENTE dal 31/10/2023

Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 136
 
Ai fini del trattamento di quiescenza il personale può essere iscritto alla CPDEL o ad altri istituti previsti dalla legge.
L' Amministrazione regionale provvede direttamente alle eventuali integrazioni tra quanto spettante ai sensi del precedente comma e quanto determinato dalla CPDEL nel provvedimento di concessione della pensione.
A favore dei dipendenti regionali che siano stati o che vengano collocati a riposo con diritto alla pensione da parte dell' INPS, trova applicazione il disposto di cui al terzo e quarto comma con riferimento alle aliquote previste dalla normativa INPS.
Note:
1 Aggiunto dopo il quinto comma un comma da art. 19, comma 1, L. R. 8/1991