Art. 133
Al dipendente che con formale provvedimento sia stato trasferito da una ad altra sede di servizio, sita in Comune diverso, spetta, per le spese di trasferimento e di prima sistemazione, un importo pari a tre mensilità dell' indennità integrativa speciale vigente nel tempo, con esclusione di ogni altro trattamento di trasferta.
L' indennità di cui al precedente comma non spetta qualora il trasferimento sia disposto a seguito di iniziativa e a domanda del dipendente fuori da quanto previsto dal primo comma dell' articolo 5.
L'indennità di cui al primo comma non spetta:
a) quando il dipendente è trasferito nel Comune di residenza o di abituale dimora;
b) quando il trasferimento comporta, comunque, un avvicinamento al Comune di residenza o di abituale dimora;
c) quando il dipendente è trasferito in una sede distante non più di 30 chilometri dal Comune di residenza o di abituale dimora.
Note:
1 Primo comma interpretato da art. 11, primo comma, L. R. 81/1982
2 Terzo comma sostituito da art. 87, comma 1, L. R. 18/1996
3 Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000 , con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo.