Legge regionale 24 agosto 1981, n. 52 - TESTO VIGENTE dal 04/12/1985

Prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro.
CAPO II
 Organizzazione territoriale: strutture e compiti
Art. 9
 Servizio di medicina del lavoro
Il servizio di medicina del lavoro è l' unità operativa nell' ambito di ogni Unità Sanitaria Locale. Esso è articolato a livello distrettuale solo funzionalmente.
Per il raggiungimento delle proprie finalità il servizio è formato da uno o più gruppi di lavoro a carattere interdisciplinare, dotati di idonee attrezzature tecniche di base e si avvale dei servizi e dei presidi di cui al successivo articolo 10 ed opera in stretto collegamento con gli altri servizi dell' Unità Sanitaria Locale.
L' organizzazione e l' entità numerica dei gruppi di lavoro sono definite dal Comitato di gestione dell' Unità Sanitaria Locale, tenendo conto di quanto previsto dal Piano sanitario regionale e delle caratteristiche dei singoli territori, con particolare riferimento alla estensione ed alla tipologia degli insediamenti produttivi ed agli indici occupazionali degli stessi.
I suindicati gruppi di lavoro interdisciplinari debbono comunque prevedere a livello di Unità Sanitaria Locale, figure della professionalità medica, igiene industriale, paramedica e unità operative con competenza in materia di sicurezza del lavoro e nel campo dell' informazione sanitaria, sulla base delle indicazioni del Piano sanitario regionale.
Le attività di prevenzione e di medicina del lavoro mirate sui singoli individui sono erogate tramite i presidi e gli operatori, dipendenti e convenzionati, che erogano normali prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione in fase di medicina generica e specialistica.
Art. 11
 Rapporti con i servizi sanitari aziendali
Il settore cui compete l' igiene e prevenzione della patologia di lavoro stabilisce, sulla base delle norme di riordino della legislazione disposta ai sensi dell' articolo 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, anche per i servizi sanitari aziendali, i criteri di priorità, la metodologia e la standardizzazione degli interventi, gli strumenti informativi da usare, le caratteristiche della elaborazione epidemiologica, la forma di comunicazione dei dati al servizio competente dell' Unità Sanitaria Locale e la individuazione degli stessi.
Art. 12
 Rapporti con l' Università
Nell' ambito delle convenzioni di cui all' articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la Regione e l' Università concordano le modalità di collaborazione nel campo della prevenzione e tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in conformità alle prescrizioni del piano sanitario regionale e con particolare riguardo, tra l' altro, alla utilizzazione dell' Istituto di medicina del lavoro quale reparto specialistico con funzione multizonale di diagnosi e cura per casi complessi di malattia professionale, per la realizzazione di programmi di monitoraggio biologico e di ricerca.