Legge regionale 28 luglio 1981, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 13/08/1981

Provvedimenti per l' occupazione giovanile.
Art. 1
 
I giovani assunti dagli Enti di cui al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69, mediante i contratti stipulati in attuazione della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73 in corso di svolgimento alla data del 28 febbraio 1981, sono ammessi a sostenere l' esame di idoneitą per l' immissione nei ruoli della Regione e degli Enti locali ai sensi e per gli effetti della legge regionale 17 dicembre 1980, n. 69.