Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

TITOLO V

Norme finali e finanziarie

Art. 47

(Norme finanziarie)

Le spese per il funzionamento delle Commissioni regionali previste dalla presente legge fanno carico al capitolo 1716 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il quale presenta sufficiente disponibilità.

Art. 48

(Applicazione delle disposizioni della presente legge, cessazionedi uffici ed abrogazione di leggi e norme incompatibili)

Le disposizioni contenute nella presente legge trovano applicazione a decorrere dal 1 ottobre 1981.

Con effetto da tale data cesseranno gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali.

Altresì, con effetto dalla stessa data, le leggi regionali 14 novembre 1967, n. 25, 14 aprile 1970, n. 11, e l' articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78, nonché le norme comunque incompatibili con la presente legge, sono abrogate.