Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

TITOLO IV

Organismi collegiali

Art. 25

(Comitato regionale per i servizi trasfusionali)

(1)(2)

1. È istituito, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, il Comitato regionale per i servizi trasfusionali con funzioni consultive nella programmazione e gestione dei servizi trasfusionali.

2. Il Comitato è composto da:

a) il direttore dell'area della pianificazione, programmazione attuativa, controllo di gestione, sistema informativo, qualità e accreditamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, o suo delegato, che la presiede;

b) i responsabili delle strutture trasfusionali regionali o loro delegati;

c) un esperto rappresentante della sanità militare o suo delegato;

d) il delegato regionale della Società italiana di immunoematologia e medicina trasfusionale (SIMTI) o suo delegato;

e) tre esperti rappresentanti delle associazioni e federazioni del volontariato del sangue regionali, designati congiuntamente dalle associazioni medesime, o loro delegati; in mancanza di designazione congiunta i rappresentanti sono sorteggiati dall'Amministrazione regionale tra le designazioni pervenute.

3. Il Comitato esprime pareri e formula proposte nelle materie disciplinate dal Piano sangue regionale al fine del miglioramento del sistema trasfusionale regionale. In particolare il Comitato:

a) esprime pareri sulla programmazione regionale nell'ambito della raccolta e della distribuzione del sangue e degli emoderivati;

b) propone iniziative ai fini del reclutamento e della fidelizzazione dei donatori;

c) propone iniziative volte alla divulgazione di un corretto impiego della terapia trasfusionale;

d) propone l'attivazione di controlli e valutazioni statistiche ed economiche dell'attività trasfusionale.

4. Il Comitato è costituito con decreto del direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali e dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere riconfermati.

5. La mancata o ritardata designazione di alcuni componenti non pregiudica la costituzione e l'attività del Comitato, fatta salva la sua successiva integrazione.

6. Ai componenti esterni è corrisposto un gettone di presenza, per ciascuna seduta, quantificato all'atto della costituzione del Comitato, nonché il trattamento di missione e il rimborso spese nella misura prevista per i dipendenti regionali di qualifica dirigenziale.

7. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

Note:

La Commissione regionale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi trasfusionali, istituita con il presente articolo, e' soppressa dall' artico lo 2 della L.R. 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.

Articolo sostituito da art. 172, comma 1, L. R. 17/2010

Art. 26

(Commissione regionale per la protezione sanitaria dellapopolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti)

(1)

Ai compiti previsti dall' articolo 90 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185 provvede la Commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, costituita presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.

La Commissione predetta è, altresì, organo consultivo per le attribuzioni in materia di rischi da radiazioni ionizzanti di competenza dell' Unità sanitaria locale.

La stessa è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:

- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, in veste di presidente;

- da due laureati in fisica facenti parte dei servizi di fisica sanitaria dell' Unità sanitaria locale ovvero esperti qualificati, iscritti nell' elenco di cui al n. 3 dell' articolo 90 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185;

- da un medico del lavoro.

La segreteria della commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.

Note:

La Commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, istituita con il presente articolo, e' soppressa dall' articolo 2 della L.R. 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.

Art. 27

(Comitato regionale contro l' inquinamento atmosferico)

(1)

Il Comitato regionale contro l' inquinamento atmosferico di cui all' articolo 5 della legge 13 luglio 1966, n. 615 ha sede presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.

Il Presidente della Giunta regionale può delegare di volta in volta l' Assessore all' igiene e alla sanità a presiedere il Comitato.

In seno a tale Comitato il medico provinciale del capoluogo di regione è sostituito da un funzionario medico del ruolo unico della Regione.

La segreteria del Comitato è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a consigliere.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, comma 1, L. R. 6/1998

Art. 28

(Commissione regionale per gli aspiranti all' idoneitàall' impiego dei gas tossici)

Ai compiti previsti dall' articolo 32 del RD 9 gennaio 1927, n. 147, provvede la Commissione regionale per gli aspiranti all' idoneità all' impiego dei gas tossici, costituita presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.

La Commissione di cui al comma precedente è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:

- dal Direttore regionale dell' igiene e della sanità, o, per sua delega, da un funzionario preposto ad un Servizio della Direzione regionale dell' igiene e della sanità in veste di Presidente;

- dal direttore del reparto chimico di un laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione oppure da un dirigente medico dei dipartimenti di prevenzione delle aziende per i servizi sanitari..

(1)(2)

Fanno, altresì, parte, quali membri di diritto della Commissione, il Questore di Trieste o un suo delegato ed il Comandante dei vigili del fuoco di Trieste o un suo delegato.

La segreteria è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.

Note:

Parole sostituite al secondo comma da art. 46, primo comma, L. R. 42/1983

Parole aggiunte al secondo comma da art. 7, comma 8, L. R. 18/2011

Art. 29

(Commissioni sanitarie provinciali per il rilascio del certificatomedico per le patenti di guida per autoveicoli enatanti)

Le Commissioni sanitarie previste dall' articolo 481 del DPR 30 giugno 1959, n. 420, così come sostituito dall' articolo 12 del DPR 23 settembre 1976, n. 995, hanno sede presso l' Unità Sanitaria Locale cui appartiene il capoluogo di provincia.

Le Commissioni sanitarie sono composte:

- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;

- da altri due membri, scelti tra i medici appartenenti alle categorie indicate nell' articolo 12, secondo comma, del DPR 23 settembre 1976, n. 995.

Qualora, in quest' ultimo caso, la scelta debba farsi con riguardo alla lettera c) del citato articolo 12, la stessa ha luogo fra medici appartenenti al settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero fra altri medici dipendenti dall' Unità sanitaria locale.

Art. 30

(Commissione sanitaria provinciale per la formulazionedei programmi di risanamento degli allevamenti neiconfronti della tubercolosi e della brucellosi)

Le Commissioni per la formulazione dei programmi di risanamento degli allevamenti nei confronti della tubercolosi e della brucellosi, di cui all' articolo 4 della legge 9 giugno 1964, n. 615 così come sostituito dall' articolo 3 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, operano in ambito provinciale ed hanno sede presso l' Unità sanitaria locale con capoluogo di provincia.

Le Commissioni sanitarie predette sono nominate dalla Giunta regionale e sono composte:

- dal responsabile del settore competente in materia di assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, in veste di Presidente;

- dal funzionario dirigente l' Ispettorato provinciale dell' agricoltura;

- da un funzionario del ruolo unico della Regione in servizio presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità;

- da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura;

- da tre rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della Provincia;

- da un esperto designato dalla Associazione Provinciale Allevatori.

La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale ove ha sede l' organo collegiale medesimo.

Art. 31

(Commissioni sanitarie per l' accertamentodell' invalidità civile)

Ai compiti previsti dall' articolo 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118 provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni sanitarie, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

Le Commissioni sanitarie dell' Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:

- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero, per sua delega, da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;

- da due medici specialisti in medicina legale, in medicina del lavoro ovvero in igiene, o, in altra disciplina affine; ovvero ancora operanti in reparti ospedalieri nelle specialità indicate.

La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.

Art. 32

(1)(2)

Fermo restando il disposto degli articoli 9, ultimo comma, 10 e 11 della legge 30 marzo 1971, n. 118, contro il giudizio della Commissione sanitaria di prima istanza, di cui al precedente articolo 31, l' interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale competente, costituita presso l' Unità sanitaria locale << Triestina >> per i ricorsi avverso il giudizio delle Commissioni della Unità sanitaria locale << Triestina >> e << Goriziana >>, presso le Unità sanitarie locali << Udinese >> e << Pordenone >> per i ricorsi avverso i giudizi delle Commissioni operanti rispettivamente negli ambiti provinciali di Udine e Pordenone.

Le Commissioni sanitarie regionali di cui al comma precedente sono nominate dalla Giunta regionale e sono composte:

- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente di una Unità sanitaria locale, in veste di Presidente;

- da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o igiene ovvero, ancora, in altra disciplina affine;

- da altro medico.

La segreteria della Commissione è affidata ad un dipendente dell' Unità sanitaria locale di posizione funzionale non inferiore a collaboratore amministrativo ed ha sede presso il settore competente alla trattazione degli affari di medicina legale dell' Unità sanitaria locale di pertinenza.

Per l' espletamento degli eventuali accertamenti clinici la Commissione si avvale delle strutture tecniche delle Unità sanitarie locali.

Gli oneri del funzionamento di ciascuna Commissione regionale fanno carico alla quota del fondo sanitario assegnata all' Unità sanitaria locale presso cui opera la Commissione medesima.

Note:

Articolo sostituito da art. 1, primo comma, L. R. 34/1985

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, secondo comma, L. R. 34/1985

Art. 33

(Commissioni sanitarie per i ciechi civili)

Ai compiti previsti dall' articolo 10 della legge 27 maggio 1970, n. 382, provvedono nell' ambito del rispettivo territorio, le Commissioni sanitarie costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

Le Commissioni sanitarie dell' Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:

- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;

- da due medici specialisti in oculistica ovvero operanti in reparti ospedalieri nella specialità indicata.

La Segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.

Art. 34

(Commissione sanitaria regionale per i ciechi civili)

Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie per ciechi civili dell' Unità sanitaria locale, l' interessato può presentare ricorso entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria costituita presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.

La Commissione sanitaria regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:

- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente dall' Unità sanitaria locale, in veste di Presidente;

- dal primario di una clinica oculistica universitaria;

- da un medico specialista in oculistica.

La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.

Art. 35

(Commissioni sanitarie perl' accertamento del sordomutismo)

Ai compiti previsti dall' articolo 3 della legge 26 maggio 1970, n. 381, provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni sanitarie costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

Le Commissioni sanitarie per l' accertamento del sordomutismo dell' Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:

- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;

- da due medici specialisti in otorinolaringoiatria, ovvero operanti in reparti ospedalieri nella specialità indicata.

La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.

Art. 36

(Commissione sanitaria regionale per l' accertamento del sordomutismo)

Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie delle Unità sanitarie locali l' interessato può presentare ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale per l' accertamento del sordomutismo, costituita presso la Direzione regionale dell' igiene e della sanità.

La Commissione sanitaria regionale è nominata dalla Giunta regionale ed è composta:

- da un funzionario medico del ruolo unico della Regione, ovvero da un medico dipendente di una Unità sanitaria locale in veste di Presidente;

- da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o in igiene o ancora in altra disciplina affine;

- da due medici specialisti in otorinolaringoiatria ovvero in audiologia ovvero, ancora, in altra disciplina affine.

La segreteria della Commissione è affidata ad un funzionario della Regione con qualifica non inferiore a segretario.

Art. 37

(Collegio medico per l' accertamento della compatibilitàdello stato psico - fisico dell' invalido rispetto alle mansionilavorative affidate o da affidare)

Ai compiti previsti dall' articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, provvedono nell' ambito del rispettivo territorio i collegi medici per l' accertamento della compatibilità dello stato psico - fisico dell' invalido rispetto alle mansioni lavorative affidate o da affidare, costituiti presso ciascuna Unità sanitaria locale.

I collegi medici dell' Unità sanitaria locale sono nominati dal relativo Comitato di gestione e sono composti:

- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica e profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega, da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;

- da un medico specialista in medicina del lavoro ovvero in medicina legale o in igiene, ovvero ancora in altra disciplina affine;

- da altro medico.

La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.

Art. 38

(Commissioni tecniche per i gas tossici)

Ai compiti previsti dall' articolo 24 del RD 9 gennaio 1927, n. 147, così come sostituito dall' articolo 39 del DPR 10 giugno 1955, n. 854, provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni tecniche permanenti per i gas tossici, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

Le Commissioni tecniche dell' Unità sanitaria locale sono nominate dal relativo Comitato di gestione e sono composte:

- dal responsabile del settore competente in materia di igiene pubblica, profilassi e medicina legale, ovvero per sua delega da altro medico del predetto settore, in veste di Presidente;

- da un ingegnere del ruolo unico della Regione;

- dal dirigente del reparto chimico del laboratorio provinciale di igiene e profilassi;

- da un rappresentante dei lavoratori, designato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Delle stesse Commissioni, fanno, altresì, parte, quali membri di diritto, il questore od un suo delegato ed il comandante dei vigili del fuoco od un suo delegato, territorialmente competenti.

La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.

Art. 39

(Commissioni per il servizio farmaceutico)

Ai compiti previsti dall' articolo 118 primo comma, della presente legge provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni per il servizio farmaceutico, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

La Commissione per il servizio farmaceutico dell' Unità sanitaria locale è nominata dal relativo Comitato di gestione ed è composta:

- dal coordinatore per la responsabilità sanitaria che la presiede;

- dal responsabile del settore competente in materia di attività farmaceutiche;

- da due funzionari amministrativi dell' Unità sanitaria locale;

- da due farmacisti esercenti in farmacia, di cui uno non titolare, designati dall' Ordine provinciale dei farmacisti competenti per territorio.

(1)

La segreteria della Commissione è affidata ad un impiegato dell' Unità sanitaria locale.

Note:

Parole sostituite al secondo comma da art. 8, comma 1, L. R. 19/2006

Art. 40

(Commissioni di controllo delle farmacie)

Ai compiti ispettivi previsti dall' articolo 11, ultimo comma, della presente legge provvedono nell' ambito del rispettivo territorio le Commissioni di controllo delle farmacie, costituite presso ciascuna Unità sanitaria locale.

La Commissione di controllo delle farmacie dell' Unità sanitaria locale è nominata dal relativo comitato di gestione ed è composta:

- dal responsabile del settore competente in materia di attività farmaceutiche;

- da un medico dipendente dall' Unità sanitaria locale;

- da un farmacista titolare di farmacia designato dall'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio.

(1)

Assiste alle ispezioni, in qualità di segretario, un' impiegato dell' Unità sanitaria locale.

Note:

Parole aggiunte al secondo comma da art. 8, comma 2, L. R. 19/2006

Art. 40 bis

(Commissione regionale per l'assistenza farmaceutica)

(1)

1. È istituita, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, la Commissione regionale per l'assistenza farmaceutica, con funzioni consultive in materia di assistenza farmaceutica.

2. La Commissione è composta da:

a) il direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali;

b) il dirigente della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali competente in materia di assistenza farmaceutica;

c) due direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale;

d) tre farmacisti;

e) un medico di medicina generale;

f) un medico farmacologo;

g) un medico epidemiologo;

h) un medico legale;

i) un clinico universitario;

j) uno specialista ospedaliero;

k) un medico di distretto;

l) uno statistico.

3. I componenti della Commissione possono farsi sostituire da un delegato.

4. La Commissione è presieduta dal componente di cui al comma 2, lettera a).

5. La Commissione, qualora lo ritenga necessario, può avvalersi del supporto di esperti del settore relativamente alla tematica affrontata.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da personale in servizio presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.

7. La Commissione supporta la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali nelle attività inerenti l'assistenza farmaceutica con particolare riferimento a:

a) predisposizione di linee di indirizzo sull'utilizzo dei medicinali e definizione di idonei percorsi terapeutici e prescrittivi;

b) iniziative di promozione dell'appropriatezza prescrittiva e, più in generale, sull'uso razionale del farmaco;

c) promozione di programmi di educazione al corretto uso dei farmaci;

d) armonizzazione dei prontuari farmaceutici aziendali;

e) coordinamento delle attività di farmacovigilanza;

f) monitoraggio e analisi dei consumi farmaceutici e della spesa farmaceutica.

8. La Commissione è costituita con decreto del direttore centrale della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, che individua i componenti non di diritto tra il personale dipendente o convenzionato con il Servizio sanitario regionale. I componenti della Commissione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

9. La mancata nomina di alcuni componenti non pregiudica la costituzione e l'attività della Commissione, fatta salva la sua successiva integrazione.

10. Per i componenti della Commissione non è prevista alcuna forma di emolumento.

11. La partecipazione dei componenti alle riunioni della Commissione avviene nell'orario di servizio con oneri di missione a carico delle amministrazioni di appartenenza.

Note:

Articolo aggiunto da art. 8, comma 12, L. R. 11/2011

Art. 41

(Commissione consultivain materia di assistenza zooiatrica)

Allo scopo di consentire la partecipazione anche degli allevatori - tramite le loro rappresentanze di categoria - per la formulazione di proposte e pareri non vincolanti sui programmi di attività e sulle modalità di erogazione delle prestazioni del servizio di assistenza zooiatrica, viene istituita una Commissione presso ogni Unità sanitaria locale nominata - con atto formale - dal Comitato di gestione, così composta:

- dal responsabile del settore competente in materia di assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, in veste di Presidente;

- da un funzionario appartenente all' Ispettorato provinciale dell' agricoltura;

- da un rappresentante dell' Ordine provinciale dei veterinari;

- da sei rappresentanti degli allevatori scelti dalle organizzazioni più rappresentative della Provincia.

La segreteria della Commissione è affidata a un impiegato dell' Unità sanitaria locale ove ha sede l' organo collegiale medesimo.

È in facoltà del responsabile del settore veterinario - quale Presidente - di richiedere il parere della Commissione in tutti i casi nei quali lo ritenga opportuno.

La Commissione, inoltre, si riunisce ogni qualvolta lo richieda la maggioranza dei componenti.

Art. 42

(Membri supplenti, durata in caricae sostituzione in caso di dimissioni o decadenza)

In seno alle Commissioni sanitarie considerate dal presente Titolo per i membri effettivi non di diritto, nonché per i segretari, possono essere nominati altrettanti supplenti, i quali partecipano alla seduta in caso di assenza o di impedimento dei primi.

2.I componenti vengono nominati dall'ente di appartenenza, durano in carica per un triennio e comunque sino alla comunicazione di avvenuta sostituzione da parte dell'ente che li ha nominati o designati. Tutti i componenti possono essere riconfermati.

(1)

Note:

Secondo comma sostituito da art. 8, comma 3, L. R. 19/2006

Terzo comma abrogato da art. 8, comma 3, L. R. 19/2006

Art. 43

(Compensi)

(1)(2)(3)(4)

1. Ai componenti le Commissioni sanitarie considerate dal presente titolo, ad eccezione di quella di cui all'articolo 29, competono i compensi previsti dalla vigenti disposizioni regionali in materia.

2. A ciascuno dei componenti le Commissioni mediche operanti presso le Aziende per i servizi sanitari è attribuito, oltre al trattamento di cui al comma 1, un compenso pari a 10 euro per ogni soggetto visitato, per gli accertamenti sanitari relativi alle domande finalizzate all'ottenimento dei benefici previsti dalle seguenti disposizioni normative e successive modifiche:

a) legge 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti);

b) legge 27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili);

c) decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 (Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili);

d) legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili);

e) legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili);

f) legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi);

g) legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

h) legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

i) decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie).

3. In caso di visita domiciliare, il compenso a ciascuno dei componenti delle Commissioni mediche, per ogni soggetto sottoposto ad accertamento, è corrispondente a quello stabilito, relativamente alle visite domiciliari, nell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, di volta in volta stipulato ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche.

4. Ove non diversamente previsto, i compensi di cui ai commi precedenti sono corrisposti nei soli casi in cui l'attività del componente la Commissione sanitaria di cui al comma 1 sia svolta al di fuori del normale orario di servizio o comunque con carico di recupero.

5. Ai segretari delle Commissioni mediche di cui al comma 2 competono esclusivamente i compensi ivi previsti.

Note:

Articolo sostituito da art. 2, primo comma, L. R. 34/1985

Articolo sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 21/1992

Articolo interpretato da art. 122, comma 1, L. R. 13/1998

Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 20/2004

Art. 44

(Sostituzione del medico provincialee del veterinario provinciale in organismi collegiali)

Qualora fra i componenti di organismi collegiali, diversi da quelli considerati dal presente Titolo, ricorrano in base alle vigenti leggi il medico o veterinario provinciali, questi sono sostituiti dai responsabili dei settori dell' Unità sanitaria locale, ove hanno sede legale gli organi medesimi preposti all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale, e rispettivamente all' assistenza, profilassi e vigilanza veterinaria, ovvero, per loro delega, da altro sanitario del settore.

Qualora negli stessi organismi partecipi, altresì, in base alle leggi vigenti, l' ufficiale sanitario, questi è sostituito da un medico del settore preposto all' igiene pubblica e profilassi e medicina legale.

Art. 45

(Soppressione di organi collegiali)

Sono soppressi i Consigli provinciali di sanità, previsti dal DPR 11 febbraio 1961, n. 257, le Commissioni di cui agli articoli 8 della legge 2 aprile 1968, n. 475, 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592 e 89 del DPR 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 46

(Norma transitoria)

La Giunta regionale e i competenti organi di gestione delle Unità sanitarie locali provvedono alla nomina degli organismi collegiali di rispettiva competenza, previsti dal presente Titolo, entro il 1 ottobre 1981.

Sino alla nomina degli organismi suindicati, continuano ad operare, nell' attuale composizione, le Commissioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base della normativa, altresì, vigente a tale data.