Legge regionale 13 luglio 1981 , n. 43 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Disciplina ed esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica.

CAPO IV

(Disposizioni varie)

Art. 18

(Attribuzioni del Comitato di gestionedell' USL)

I poteri autorizzativi e prescrittivi ovvero di concessione già demandati al medico e veterinario provinciale diversi da quelli riservati agli organi regionali, ai sensi del Titolo II della presente legge, sono attribuiti al Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale.

Di tali provvedimenti verrà data comunicazione ai Sindaci dei Comuni interessati.

Art. 19

(Attribuzioni del Sindaco)

Il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, adotta - avvalendosi dei responsabili preposti ai competenti settori dell' Unità sanitaria locale - tutti i provvedimenti in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, che comportano, secondo le vigenti disposizioni, poteri autorizzativi o prescrittivi ovvero di concessione, ivi compresi quelli già demandati all' ufficiale sanitario, che non siano attribuiti agli organi di cui all' articolo precedente.

Emana, altresì, nella stessa materia le ordinanze contingibili ed urgenti, previste dal testo unico della legge comunale e provinciale nonché dall' articolo 32, comma terzo, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La relativa attività istruttoria, tecnica e amministrativa, è espletata dai competenti settori dell' Unità sanitaria locale.

Art. 20

(Delega di funzioni sanzionatorie)

Le funzioni amministrative per l' applicazione delle sanzioni pecuniarie in materia di igiene e profilassi sono delegate ai Comuni che si avvalgono per il loro esercizio dei settori delle Unità sanitarie locali, cui spettano le attribuzioni già demandate agli Uffici dei medici e veterinari provinciali.

Altresì, per l' applicazione delle sanzioni pecuniarie previste per le violazioni ai regolamenti locali di igiene, i Comuni si avvalgono dei settori suindicati.

Art. 21

(Prestazioni medico - legali erogatesu richiesta di privati)

I sanitari dipendenti dell' Unità sanitaria locale, addetti alle attività medico - legali e veterinarie, sono autorizzati ad erogare prestazioni di tale natura a richiesta dei privati.

Per le relative tariffe trova applicazione il disposto dell' articolo 4 della presente legge.

Art. 22

(Funzioni già di competenzadei Consorzi provinciali antitubercolari)

Le funzioni già espletate dai Consorzi provinciali antitubercolari sono svolte dai settori dell' Unità sanitaria locale competenti per materia e dalle strutture ambulatoriali e ospedaliere, secondo le modalità che verranno stabilite dalle stesse Unità sanitarie locali.

Art. 23

(Laboratori provinciali di igiene e profilassi)

In attesa della individuazione, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 23 giugno 1980, n. 15, dei presidi e servizi multizonali e dei relativi bacini d' utenza, i laboratori provinciali d' igiene e profilassi sono gestiti dall' Unità sanitaria locale, nel cui territorio sono ubicati e svolgono per l' intero territorio provinciale le funzioni loro attribuite dalle leggi vigenti.

Art. 24

(Interdisciplinarietà)

Per lo svolgimento delle attività considerate dal presente Titolo III dovrà essere assicurato il lavoro interdisciplinare e fissate idonee modalità di coordinamento fra i settori, presidi e servizi dell' Unità sanitaria locale, comunque interessati.